usufruttuario può ricavare frutti della
cosa anche dalla locazione al nudo proprietario
Cass., 01.06.1991, n. 6168, in Mass.,
1991
L'usufruttuario cui spettano i frutti naturali e civili della cosa (art. 984, c.c.), può ricavare tali frutti anche dalla locazione della cosa stessa (art. 999, c.c.), stipulando il relativo contratto con il nudo proprietario che, in tal caso, assume le obbligazioni ed esercita i diritti del conduttore.
Nel caso, la Corte Suprema ha confermato la sentenza
del giudice del merito che aveva considerato locazione il contratto con il
quale l'usufruttuario aveva concesso al nudo proprietario il
godimento dell'immobile, ritenendo,
attraverso la
interpretazione della effettiva
volontà delle parti, che quello che queste ultime
avevano definito come
corrispettivo
dell'usufrutto costituiva il
canone mensile della locazione.