usufruttuario  può  ricavare frutti della cosa anche dalla locazione al nudo proprietario


 

Cass., 01.06.1991, n. 6168, in Mass., 1991

 

L'usufruttuario  cui  spettano  i frutti naturali e civili della cosa (art.  984, c.c.),  può  ricavare tali frutti anche dalla locazione della  cosa stessa (art. 999, c.c.), stipulando il relativo contratto con  il nudo proprietario che, in tal caso, assume le obbligazioni ed esercita i diritti del conduttore.

 

Nel caso,  la  Corte Suprema ha confermato la sentenza del  giudice  del merito che aveva considerato locazione il contratto con  il  quale l'usufruttuario aveva concesso al nudo proprietario il godimento  dell'immobile,  ritenendo,  attraverso  la interpretazione  della  effettiva  volontà  delle  parti, che quello che queste ultime avevano  definito  come  corrispettivo  dell'usufrutto  costituiva il canone mensile della locazione.